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STATUTO

Allegato "A" al n. 7323/5259 di repertorio.

ART.1 - Costituzione

1.1) E' costituita un'Associazione di volontariato animalista apartitica e apolitica, senza scopo di lucro e ispirata ai principi della democraticità denominata: "Gli Amici della Maggiolina e Mio" in breve "Gli Amici della Maggiolina e Mio".
1.2) La sede legale dell'Associazione è in Besana in Brianza. Il consiglio direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie, sezioni e dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte d'Italia e dell'estero.
1.3) La durata dell'Associazione è illimitata.
1.4) L'organizzazione di volontariato è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 266 del 1991 e dalla Legge Regionale 1 del 2008 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'organizzazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

ART.2 - Scopi e finalità

2.1) L'Associazione non ha fini di lucro e, ispirandosi ai principi dell'animalismo, con l'azione diretta e gratuita dei propri associati si prefigge come scopo principale di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti.
A tal fine l'associazione potrà:

Essa si prefigge di raggiungere i propri scopi sociali sostenendo ed incrementando l'opera di protezionismo svolta da "La Maggiolina" di Silvia Sonino, Centro Cinofilo, sia nella sede di Via G. Leopardi n. 41 - Besana in Brianza (MB) - che in altre sedi all'uopo costituite. L'associazione riconosce quale proprio centro di riferimento il centro cinofilo "La Maggiolina", riconoscendo le finalità del predetto centro compatibili e sovrapponibili rispetto alle proprie finalità.
2.2) Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati.
2.3) L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.3 - I Soci

3.1) Il numero dei soci è illimitato.
3.2) Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti) che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell'associazione.
La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui, dopo la comunicazione dell'accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa.
3.3) Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, ne da comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci.
E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato con le motivazioni del provvedimento. L'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.
3.4) Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve il presente statuto e le delibere adottate dagli organi associativi. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.
3.5) Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci.
3.6) E' espressamente esclusa ogni limitazione e temporaneità del rapporto associativo e della partecipazione alla vita associativa.

ART.4 - Recesso ed esclusione

4.2) La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo.
4.3) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
4.4) La delibera del Consiglio Direttivo che dispone l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART.5 - Diritti ed obblighi degli associati

5.1) Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

5.3) Gli Associati sono obbligati a:

ART.6 - Gli organi

6.1) Tutte le cariche associative sono gratuite, elettive e non potranno essere retribuite in alcun modo, fatti salvi rimborsi spese debitamente documentati.
6.2) Sono organi dell'Associazione:

6.3) L'Assemblea è formata da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo della quota associativa versata. L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

Spetta agli associati e partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione nonchè per il compimento di tutti gli atti ed operazioni che abbiano concreta rilevanza patrimoniale. Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
6.4) L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, oppure tramite e-mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un associato.
6.5) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione. Il mandato è rinnovabile. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo potrà continuare ad operare, purché nonostante le dimissioni di uno o più dei suoi membri rimanga in carica la maggioranza dello stesso. Dovrà, in ogni caso, essere ripristinato il numero iniziale dei consiglieri provvedendo alla convocazione dell'assemblea per la sostituzione dei soggetti dimissionari o cessati. I nuovi membri rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato originario dei loro predecessori. Qualora invece la dimissione o cessazione di alcuni membri dovesse comportare la riduzione del numero dei consiglieri al di sotto della maggioranza, o al di sotto del limite minimo di consiglieri previsto dal presente statuto, si dovrà provvedere alla tempestiva ricomposizione del Consiglio Direttivo o, almeno, del numero minimo, convocando l'Assemblea affinché vengano eletti nuovi consiglieri, i quali rimarranno in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato.
6.6) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del consiglio. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere e il Segretario. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ciascuna delle suddette cariche può essere revocata dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino insolvenze o gravi motivi. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il trentuno maggio ed entro il trenta novembre di ogni anno per sottoporre all'Assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il bilancio deve restare in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o e-mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
6.7) Il Presidente assume la rappresentanza legale verso i terzi ed in giudizio. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e li presiede. Il Presidente può delegare le proprie funzioni e compiti al Vice-presidente e/o ad altri membri degli organi statutari dell'associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza consiliare o nell'Assemblea immediatamente successive. Il Presidente rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.
6.8) Il Vice-presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata. Esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
6.9) Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio. Redige il bilancio, cura la tenuta dei libri e dei documenti contabili.
6.10) Il Segretario compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza. Svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio gli affidano.

ART.7 - Risorse economiche

7.2) Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
7.3) Nessun avanzo potrà essere distribuito, in modo diretto o indiretto, tra i soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività sociali istituzionali, secondo il presente statuto e/o secondo Legge.
7.4) I fondi a disposizione verranno erogati sotto forma di pagamento per fatture relative a: spese sanitarie, alimentari, farmaceutiche, rimborso scontrini anticipati da soci e/o volontari per l'acquisto di materiali propagandistici e beni di necessità, rimborsi straordinari in caso di necessità (emergenza), spese di viaggio per recupero animali/trasferimento in cliniche ed ambulatori/toelettatura/corsi con medici veterinari e/o comportamentisti, acquisto attrezzature, riparazione di attrezzature, migliorie strutturali del centro finalizzate all'ospitalità di casi particolari (es. pavimento in gomma per cani paralizzati, riscaldatori, presidi terapeutico- medicali, ecc.).

ART.8 - Bilancio

8.1) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, la relazione gestionale e il bilancio preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
8.2) Il bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite, preventivamente rappresentate e classificate in modo dettagliato per entità e natura, relative all'esercizio annuale successivo, viene predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il trentuno dicembre di ogni anno.
8.3) Il bilancio consuntivo riporta la situazione economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le uscite relative al periodo annuale, in modo dettagliato per entità e natura. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il trenta giugno di ogni anno e deve essere depositato presso la sede legale quindici giorni prima della data dell'Assemblea dei soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento abbiano la stessa natura e finalità; saranno invece normalmente devoluti all'esercizio successivo dell'Associazione.

ART.9 - Libri associativi

9.1) Oltre alla tenuta dei libri contabili di legge, necessari ed idonei a una corretta e trasparente gestione delle risorse economiche, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, delle riunioni del consiglio, il libro degli associati e il libro dei volontari.

ART.10 - Scioglimento dell'associazione

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.11 - Disposizioni finali

11.1) Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.